Liquidazione parcelle Ingegneri
Di seguito si riportano le linee guida adottate dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Pisa nella seduta del 17.01.2024 e la modulistica per richiedere i pareri di congruità
Le tariffe professionali sono abrogate (art. 9 commi 1 e 5 D.L. 1/2012). Il compenso per le prestazioni professionali deve pattuirsi con il cliente al momento del conferimento dell'incarico professionale.
I Consigli degli Ordini Provinciali possono esprimersi sulla congruità dei compensi dei propri iscritti, risultando tuttora vigente l’art. 5, punto 3), legge 24 giugno 1923 n.1395, che attribuisce all’Ordine di dare, su richiesta, pareri relativi alle controversie professionali ed alla “liquidazione di onorari e spese.”
Nel D.M. 20 luglio 2012 n. 140, sono indicati i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni; agli artt. 33-39 dello stesso D.M. e nelle tabelle ivi allegate sono individuati i nuovi criteri. Possono essere utilizzati, quindi, quale parametro di raffronto e/o di riferimento, ferma restando la libera volontà delle parti di pattuire compensi diversi.
Per gli appalti pubblici in base all’art.5 del D.L. n°83/2012, convertito in legge n°134/2012, le stazioni appaltanti, per stimare i corrispettivi da porre a base d’asta, devono applicare il Decreto Ministero di Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143 (dm 143/13) 'Regolamento recante la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, parte II, titolo I, capo IV.'.
Linee guida sul funzionamento delle commissioni pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali