La legge si applica ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore e dunque non ha carattere retroattivo.
Essa si compone di 12 articoli e contiene all’articolo 1 una importante definizione di equo compenso, che costituirà una direttiva fondamentale nei rapporti tra professionisti, clienti e Pubblica Amministrazione.
Per compenso equo si intende pertanto la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti – nel caso dei professionisti iscritti agli
Ordini e Collegi – ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art.9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1, come convertito dalla legge n.27/2012.