Con la sentenza 10 febbraio 2025 n. 16 della Corte Costituzionale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di quella parte della disciplina sui compensi dei consulenti tecnici che stabiliva la riduzione del compenso per le vacazioni successive alla prima, negli onorari a tempo stabiliti per gli ausiliari del Giudice.
Più precisamente, è stato riconosciuto incostituzionale l’art.4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980 n.319 (“Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria”) nella parte in cui – per le vacazioni successive alla prima – prevede un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione, per violazione dell’articolo 3, primo comma, della Costituzione